Deposito dei bilanci 2019 con la tassonomia 2018

Pubblicato il: 07/03/2020 – 7:02

Per tutti i depositi dall’1.01.2020 solo due le tassonomie XBRL applicabili

Con un comunicato del 5 marzo 2020, l’Associazione XBRL Italia fornisce le nuove disposizioni in materia di tassonomia XBRL da utilizzare per il deposito dei bilanci presso il Registro Imprese a partire dal 1° gennaio 2020, riformulando il numero e la tipologia di versioni utilizzabili a partire dal 2020. Nello specifico, l’Associazione informa che rimangono valide le sole due ultime versioni pubblicate, le quali andranno a sostituire tutte le versioni precedenti anche per i bilanci meno recenti.

La modifica normativa deriva dai nuovi obblighi in tema di pubblicazione nella nota integrativa delle informazioni relative alle erogazioni e alle sovvenzioni pubbliche ricevute. Sul tema erano già state fornite le prime istruzioni operative nel mese di gennaio 2020 al fine di chiarire quale sia la corretta compilazione dei campi XBRL della tassonomia PCI 2018-11-04.

Le due tassonomie applicabili – L’Associazione riepiloga quindi le regole da seguire per i depositi effettuati dal 01.01.2020, stabilendo che a partire da tale data è possibile utilizzare due sole tassonomie XBRL, in particolare:

  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, già obbligatoria a partire dall’1.3.2019 per i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31.12.2018 o in data successiva, ed ora applicabile a per tutti gli esercizi la cui data di inizio coincide con l’1.01.2016 o con data ad essa successiva; in sostanza, la suddetta tassonomia è obbligatoria per i bilanci redatti secondo le regole del codice civile post entrata in vigore del D. Lgs. 139/2015 (Decreto Bilanci);
  • la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per tutti i bilanci precedenti per i quali non sono quindi applicabili le modifiche intervenute ad opera del Decreto Bilanci.

Contestualmente, l’Associazione informa che non sono più utilizzabili tutte le tassonomie precedenti in quanto dismesse.

Le suddette regole valgono sia per il deposito di bilanci d’esercizio che per i bilanci consolidati.

Le modifiche normative e la tassonomia PCI 2018-11-04 – Il chiarimento viene fornito anche a seguito delle modifiche introdotte per mezzo dell’art. 1, commi 125 e seguenti della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e del conseguente adeguamento del formato XBRL ai nuovi obblighi di legge. In particolare, col predetto intervento, il legislatore ha introdotto alcune misure volte a garantire la corretta informativa e trasparenza in tema di erogazioni pubbliche. Tra i soggetti interessati dalle nuove disposizioni (associazioni, fondazioni e ONLUS, imprese e cooperative sociali), in particolare, le imprese hanno l’obbligo di comunicare, nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio o consolidato, le informazioni relative all’importo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere. Ai sensi del successivo comma 127 viene fissata in Euro 10.000 la soglia oltre la quale si ritiene non necessario fornire tale informativa. Ciò al fine di evitare di “appesantire” le note al bilancio, per le quali già le norme vigenti e, conseguentemente, il formato XBRL richiedono un sostanzioso livello di dettaglio.

Sui nuovi obblighi informativi del bilancio, era intervenuta Assonime con Circolare 5/2019, nella quale evidenziava la necessità di introdurre una specifica sezione della nota integrativa, non solo testuale ma anche in formato tabellare, al fine di adeguare il documento all’informativa richiesta dalla L. 124/2017.

L’Associazione, tuttavia, ritenendo troppo onerosa una modifica della tassonomia PCI 2018-11-04, nelle istruzioni operative aveva disposto che le predette informazioni potessero essere fornite secondo le seguenti modalità:

  1. indicando il corretto riferimento normativo del beneficio nell’apposito campo testuale “informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124” già presente nella tassonomia vigente;
  2. utilizzando una delle sezioni testuali “libere”, quali ad esempio l’ “Introduzione” o tra le “Altre informazioni”.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, inoltre, si fa presente che il DL “crescita”, rinviando direttamente all’art. 2195 del codice civile (richiamato dal comma 125-bis), ha incluso nell’ambito soggettivo sia gli enti non commerciali sia le imprese, queste ultime di qualsiasi forma e dimensione, precisando tuttavia che quelle non tenute alla redazione della nota integrativa (cd “micro imprese”) possano fornire l’informativa richiesta mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Inoltre, ulteriori dubbi sulla corretta applicazione della direttiva contabile 34/2013 sono stati sollevati in merito all’incompatibilità dell’informativa con la predisposizione della nota Integrativa abbreviata.

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