Con l’inizio del nuovo anno è giunto il momento per le cooperative sociali di fare i conti con i nuovi obblighi di informativa, posti a loro carico dalla riforma dell’impresa sociale e dal codice del Terzo settore. L’articolo 9 del decreto legislativo 112 del 2017 ha introdotto un obbligo generalizzato, in capo a ogni impresa sociale, di “depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Giova, all’uopo, sottolineare come le cooperative sociali rientrino, di diritto, tra le imprese sociali, dovendosi intendere tale riconoscimento come subordinato al solo rispetto della disciplina speciale per esse dettata dalla legge numero 381 del 1991. Neppure valgono, a esonerare le cooperative sociali dall’obbligo in commento, le limitazioni poste dall’articolo 3 del Codice del Terzo settore, nella parte in cui definisce il perimetro applicativo delle norme in esso contenute, stabilendo che trovino applicazione “ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”. A tal riguardo, con circolare del 22 febbraio 2018, si è già espresso il Ministero del Lavoro, affermando che “l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non appare elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale (qualifica che è ora attribuita ex lege), ma effetto giuridico di tale qualificazione, considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura dell’ente”.
Gli obblighi dal 2020 – Se il nuovo adempimento non rappresenta una novità assoluta per molte società che da tempo redigono il bilancio sociale, sia su base volontaria che per ottemperare a quanto richiesto da talune legislazioni regionali ai fini della permanenza nell’albo delle cooperative sociali, numerose saranno le realtà chiamate per la prima volta alla disclosure sul perseguimento e raggiungimento degli obiettivi dichiarati, sulla corretta gestione delle risorse e sull’adozione di condotte socialmente responsabili.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato il 4 luglio 2019 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019, sono state definite le linee guida per la predisposizione dell’informativa, in sostituzione di quelle emanate con decreto ministeriale del 24 gennaio 2008.
Le nuove regole, ai sensi dell’articolo 3, “si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione”. Alla luce di ciò, le cooperative coinvolte dovranno già aver adeguato il proprio assetto organizzativo ai fini della rilevazione delle informazioni qualitative e quantitative che troveranno esposizione nel bilancio sociale per il 2020.
Inoltre, considerato che, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 112 del 2017, il bilancio sociale dovrà essere specificatamente attestato dall’organo di controllo interno, ove nominato, si ritiene che ai sindaci spetti sin da subito anche il compito di vigilare sui processi di rilevazione delle informazioni che in esso saranno contenute.
Le nuove linee guida– I redattori del bilancio sociale, che dovrà essere approvato in assemblea, depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società, dovranno attenersi ai principi di rilevanza, completezza, trasparenza, comparabilità, veridicità e attendibilità, similmente a quanto previsto per il bilancio civilistico. Ulteriore principio affermato dalla linee guida attiene all’autonomia delle terze parti eventualmente incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale, alle quali dovrà essere richiesta la più ampia indipendenza di giudizio.
Per le cooperative sociali, il contenuto minimo dell’informativa, organizzata attraverso una suddivisione in “sezioni a seconda della dimensione oggetto di analisi”, dovrà prevedere:
- la “metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale”, con il richiamo a “eventuali standard di rendicontazione utilizzati”;
- le informazioni generali sull’ente;
- la consistenza e la composizione della base sociale e le informazioni dettagliate sul sistema di amministrazione e controllo;
- la descrizione dell’organico impiegato, dei contratti applicati e delle relative retribuzioni, con evidenza del rispetto del rapporto massimo di uno a otto per le differenze retributive tra i compensi minimo e massimo, nonché delle iniziative assunte per la valorizzazione del personale;
- le “informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti”, sulla relativa coerenza con le finalità dell’ente e sul “livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati”;
- le informazioni concernenti la “provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati”;
- le altre informazioni rilevanti ai fini della rendicontazione sociale, come quelle in materia di responsabilità ambientale, di non discriminazione, di promozione della legalità, di democraticità e partecipazione;
- le informazioni sul monitoraggio svolto dall’organo di controllo e sui suoi esiti.
Pubblicato il: 2020-02-03 09:39:58