Nomina organo di controllo in S.r.l.: la scelta entro il 16 dicembre

Pubblicato il: 13/11/2019 – 11:12

Domanda – Un imprenditore, considerati i nuovi parametri del Codice della Crisi d’impresa, è stato informato dal suo Commercialista, in seguito all’analisi degli ultimi bilanci (esattamente bilancio 2017 e bilancio 2018) che la società Beta S.r.l supera i limiti imposti nel D.L. 32/2019 ed è dunque obbligata a nominare l’organo di controllo.

La Beta S.r.l ha avuto fino ad oggi un sindaco unico con potere, oltre che di vigilanza, anche di revisione legale. Il mandato del sindaco unico è scaduto il 10.09.2019. Volendo ottemperare all’imposizione legislativa della nomina dell’organo di controllo, e provvedendo alla nomina entro il 16 dicembre 2019, è possibile nominare unicamente un revisore legale? Oppure è necessario nominare sia un collegio sindacale sia un revisore legale?

Risposta – Verificato scrupolosamente che il sindaco unico abbia terminato il mandato, si procede unicamente alla nomina di un revisore legale.

Giova ricordare che entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:

  • modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
  • nominare il nuovo organo di controllo.

La società in questione, essendo una S.r.l (e non una S.p.a.) non ha l’obbligo di nominare sia sindaco che revisore.

Premesso ciò, è importante precisare che l’obbligatorietà imposta dal Codice della crisi d’impresa, per quanto riguarda la nomina dell’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019 – per tutte quelle società che superano i parametri contenuti nel D.L 32/2019 – coinvolge solo l’ambito di controllo.

Ciò significa che, se allo scadere dell’incarico del sindaco unico si dovesse nominare solo il revisore legale si agisce nella correttezza della norma in virtù del Codice della Crisi di impresa. Non si deve procedere con alcuna nomina del sindaco contestualmente alla nomina del revisore.

In altri termini gli scenari possibili possono essere così sintetizzati:

  • nomina del solo collegio sindacale (o sindaco unico) con incarico di revisione;
  • nomina del collegio sindacale (o sindaco unico) e del revisore (società di revisione/professionista);
  • nomina del solo revisore (società di revisione/professionista) che, in questo caso, non svolge però anche le funzioni sindacali.

Si evince da quanto appena summenzionato che l’obbligatorietà riguarda solo l’organo di revisione.

 

 

Pubblicato il: 2019-11-13 16:52:28

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