Whistleblowing: indicazioni per una semplice soluzione

Pubblicato il: 10/09/2019 – 11:11

1. La procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.
Si propone qui una breve analisi del documento che l’azienda o ente deve redigere e rendere pubblico. Tale documento deve avere il carattere della chiarezza e contemplare e descrivere un’adeguata procedura.
Il documento che la governance dell’ente o azienda deve approvare e rendere pubblico, sviluppa i seguenti punti:
– Fonte normativa e natura dell’istituto;
– Scopo e finalità della procedura;
– Oggetto della segnalazione;
– Contenuto delle segnalazioni;
– Modalità e destinatari della segnalazione;
– Attività di verifica della fondatezza della segnalazione;
– Forme di tutela del whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione):
a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione,
b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower,
– Responsabilità del whistleblower.

2. Fonte normativa e natura dell’istituto
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, (Tav.1) nell’ambito del D. Lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.
Contestualmente si è provveduto ad integrare l’art.6 del D. lgs. 231/2001 al fine di includere nel MOGC la procedura di whistleblowing e la tutela necessaria al promotore della denuncia (Tav. 2).

3. Scopo e finalità della procedura
Scopo della procedura, che deve essere descritta in un apposito documento approvato dal CdA reso ufficiale e pubblico, è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

4. Oggetto della segnalazione
Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing verranno considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico, dell’azienda e della comunità.
In particolare la segnalazione può o potrebbe riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate che a titolo solamente indicativo e non esaustivo vengono qui elencate:
– penalmente rilevanti;
– poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’azienda o ente;
– suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
– pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Istituto.

5. Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi essenziali quali: generalità del soggetto che effettua la segnalazione; una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi e le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; ancora: l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dal documento, devono essere prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

6. Modalità e destinatari della segnalazione
La società o ente deve mettere a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori
a qualsiasi titolo, un apposito modello il cui utilizzo renda più agevole il rispetto della procedura.
Il modello può essere reperibile nel sito web della società o ente in una sezione appositamente costituita dove devono essere pubblicate le modalità di compilazione ed invio.
La segnalazione dovrà essere indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione
appositamente nominato della società o ente.
Dovranno essere indicate le modalità che possono essere:
– mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica resp.anticorruzioneisfol@pec.it;
In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
a mezzo del servizio postale privato con missiva indirizzata “All’attenzione del responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale”.
– a mezzo servizio di spedizione privato con missiva indirizzata “All’attenzione del responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale”.
– brevi manu e in forma anonima indirizzata “All’attenzione del responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale”.

7. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
Il responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora l’esito della verifica della segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione, provvederà:
– a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
– a comunicare l’esito dell’accertamento agli organi della governance aziendale competenti in materia dell’autore della violazione accertata affinché sia espletato l’esercizio dell’azione disciplinare; a comunicare l’esito dell’accertamento alla Direzione dell’azienda o ente e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Istituto.

8. Forme di tutela del whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)
a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione.
Il documento dovrà contenere assicurazioni che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
L’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante o che la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato.
b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Il documento deve chiaramente affermare che nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della procedura qui descritta non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia quali azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Deve essere espressamente indicato che il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione:
– al responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione;

– al Responsabile della struttura/servizio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura/servizio valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
– all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
– al Servizio Legale della società, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della società.

9. Responsabilità del whistleblower
Il paragrafo così definito specifica la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

 

Pubblicato il: 2019-09-10 16:34:56

Tag correlati

logo_footer_revilaw
La Revisione Legale e i servizi di Assurance rafforzano la trasparenza e la credibilità delle aziende, hanno l'obiettivo di dare comfort alle informazioni di natura sia finanziaria sia non finanziaria e rappresentano un elemento di comunicazione qualificata verso gli stakeholder, azionisti, clienti, fornitori, investitori e regulators. Una leva per conseguire un importante vantaggio competitivo nel mercato dei capitali, nell'ambito di intese commerciali e nel percorso di crescita delle aziende. Revilaw srl - Revisione Legale offre molteplici servizi, altamente qualificati, alle aziende del tessuto economico italiano che vedono nella revisione del bilancio un'occasione per la crescita manageriale, la trasparenza e la competitività.


Privacy policy - Cookie policy
Copyright © 2020, Revilaw SRL. Tutti i diritti riservati.
P.I. 04641610235 Sede Legale: Via XX Settembre, 9 – 37129 Verona
Tel (+39) 045 8010734
Design: cfweb