Partecipazioni societarie: quando valutarle con il metodo del patrimonio netto

Pubblicato il: 29/07/2019 – 11:12

In base alle disposizioni del codice civile, il redattore del bilancio può applicare il metodo del patrimonio netto alle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate. È necessario, però, che siano rispettati alcuni requisiti previsti dalla legge: l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie e la verifica della quota di partecipazione detenuta nell’impresa, ovvero la possibilità di esercitare sulla stessa un’influenza dominante o notevole.

Successivamente, occorre applicare le rilevazioni contabili come previste dal principio contabile OIC 17 che risulta allineato alle disposizioni civilistiche.

 
L’art. 2426, comma 1, n. 4 c.c. dispone che “le immobilizzazioni consistenti in partecipazioniin imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”.
L’articolo introduce un metodo, alternativo a quello del costo di acquisto o di produzione (rectius sottoscrizione), per valutare le interessenze in altre imprese. A tale valutazione, tuttavia, può accedersi solo al ricorrere di specifici requisiti.
L’iscrizione in bilancio delle partecipazioni è regolata dal secondo periodo dell’art. 2426 c.c., n. 4) secondo il quale “quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.
La regolamentazione degli aspetti valutativi e di iscrizione connessi al metodo in esame è invece rimessa al principio contabile OIC 17.

L’iscrizione tra le immobilizzazioni

Il primo requisito richiesto dalla disposizione sopra riportata è l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.
La classificazione della partecipazione nell’attivo immobilizzato (in luogo dell’attivo circolante) è correlata alla destinazione dell’investimento finanziario: tra le immobilizzazioni devono figurare le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Secondo il principio contabile OIC 20, al fine di individuare la permanenza durevole si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.

Partecipazioni controllate o collegate

Un ulteriore requisito da verificare per l’applicazione del metodo del patrimonio netto in luogo del metodo del costo è la quota di partecipazione detenuta nell’impresa ovvero la possibilità di esercitare sulla stessa un’influenza dominante o notevole.
A tale fine occorre ricordare che secondo l’art. 2359, n. 1 e n. 2, c.c. sono considerate controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
Sempre in osservanza dell’art. 2359 c.c. sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Il rinvio alle disposizioni del Codice civile, e in particolare all’art. 2359, è contenuto anche nell’OIC 17 (paragrafi 6 e 7) il quale, in merito alle nozioni di controllo e collegamento, riconosce che “un’autonoma linea interpretativa dell’OIC, non solo sarebbe discutibile sul piano delle fonti normative, ma sarebbe potenzialmente foriera di sovrapposizioni o equivoci con danno per gli operatori”.

Il metodo del patrimonio netto e la rilevazione iniziale

In linea di principio, il metodo del patrimonio netto ha lo scopo di creare i medesimi risultati, sul patrimonio netto e sul risultato dell’esercizio, di quelli derivanti dal consolidamento integrale sul risultato e sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo.
Come indicato dall’OIC 17, il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione mediante il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.
Mediante l’utilizzo di tale metodo è possibile recepire per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata nel bilancio della partecipante.
L’applicazione del metodo non esonera il redattore del bilancio dall’iniziale iscrizione della partecipazione al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Quando il costo d’acquisto differisce dalla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell’acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, la cui composizione deve essere analizzata e trattata di conseguenza dal punto di vista contabile.
A titolo esemplificativo, qualora il costo fosse superiore alla frazione di patrimonio netto della partecipata, la differenza deve essere iscritta nell’attivo dalla partecipante indicandone le ragioni in nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili (tra cui l’avviamento). Diversamente, nell’ipotesi in cui non sia possibile identificare un bene nell’attivo della partecipata che il cui valore sia maggiore di quello contabile oppure laddove la differenza non sia imputabile ad avviamento, il costo della partecipazione deve essere svalutato con contropartita a conto economico nella voce D19(a) “svalutazioni di partecipazioni”.
Nel caso opposto, ovvero il costo della partecipazione è inferiore alla frazione del patrimonio netto di riferimento, il redattore del bilancio dovrà verificare se la differenza sia dovuta alla realizzazione di un buon affare, con conseguente iscrizione in una riserva del proprio patrimonio netto, ovvero alla previsione di perdite future; in tale ultimo caso, mantenendo in bilancio il valore al costo sostenuto, si provvederà a individuare una porzione del fondo rischi ed oneri futuri che, memorizzata extra contabilmente, sarà utilizzata negli esercizi successivi a rettifica dei risultati negativi della partecipata recepiti nel bilancio della partecipante.
Qualora la rilevazione con il metodo del patrimonio netto costituisca un cambiamento di principio contabile occorrerà applicare quanto previsto dall’OIC 29 relativo appunto ai “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

Il metodo del patrimonio netto e le rilevazioni successive

In conformità con le finalità del metodo del patrimonio netto il risultato d’esercizio della partecipata si riflette nel bilancio della partecipante solo per la parte di pertinenza, calcolata tenendo conto della percentuale di partecipazione.
In particolare, la porzione del risultato della partecipata dovrà essere rilevata nella voce D18(a) “rivalutazione di partecipazioni” in caso di utile e nella voce D19(a) “svalutazioni di partecipazioni” in caso di perdita. La contropartita della movimentazione dovrà essere la voce dello stato patrimoniale B.III.1a) “partecipazioni in imprese controllate” o B.III.1b) “partecipazioni in imprese collegate” a seconda della quota di possesso o di influenza esercitata sulla partecipata.
Come indicato dal citato art. 2426 c.c. l’iscrizione di plusvalenze a seguito di quanto sopra dovrà avvenire in contropartita dell’apposita iscrizione in una riserva non distribuibile nel patrimonio netta della società partecipante.
Qualora a seguito della rilevazione delle svalutazioni il valore della partecipazione si azzeri, occorre valutare se la società partecipante abbia assunto o meno un impegno legale al sostenimento della partecipata; in caso positivo, le ulteriori perdite della partecipata dovranno trovare contropartita in un apposito fondo per rischi ed oneri nel bilancio della partecipante.
Da ultimo si segnala che qualora il patrimonio netto della partecipata subisca una variazione non collegata al risultato di esercizio (ad esempio a causa di rivalutazioni monetarie previste dalla legge) la variazione non deve essere imputata nel conto economico della partecipante.

Pubblicato il: 2019-07-29 09:01:29

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