La continuità aziendale può essere intesa come l’attitudine dell’azienda a perdurare nel tempo mantenendo un equilibrio durevole, declinato nella sua triplice accezione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Attualmente, il tema della continuità è ampiamente dibattuto, anche a causa della nuova disciplina in tema di crisi d’impresa. In particolare, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” ora prevede la definizione di una serie di indicatori strumentali all’identificazione in via preventiva dello stato di crisi. D’altro canto, il principio contabile OIC 11, con l’intento di formulare un framework di riferimento per le imprese che redigono il bilancio civilistico, nell’enunciare i postulati del bilancio (OIC 11, §13), individua nella prospettiva della continuità aziendale un caposaldo imprescindibile, disponendo, di concerto con l’art. 2423-bis, c. 1, n. 1 C.C., che l’estensore del bilancio valuti, al momento della redazione, la capacità prospettica della società di continuare a costituire un complesso economico funzionante in un orizzonte temporale di breve periodo coincidente con i 12 mesi successivi. Laddove tale capacità venga meno, il principio prevede l’obbligo di fornire adeguata documentazione dei rischi sussistenti all’interno della nota integrativa.
Dal lato della revisione legale, è l’ISA Italia 570 ad occuparsi del problema del going concern e dei suoi effetti sulla relazione di revisione. Nello specifico, il principio disciplina la responsabilità del revisore rispetto all’utilizzo del principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Anche l’ISA Italia 570, con il fine di orientare il comportamento del soggetto incaricato della revisione, definisce una serie di indicatori, di natura finanziaria e gestionale, la cui presenza, individuale o congiunta, può ingenerare dubbi in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.
Gli indicatori di tipo finanziario enucleati all’interno del principio sono eterogenei e fanno riferimento da un lato a anomalie nei valori di bilancio (ad. es. deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo, principali indici economico-finanziari negativi); dall’altro, all’incapacità strutturale dell’azienda di far fronte ai propri impegni e alle proprie obbligazioni (ad es. incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti o incapacità di pagare i debiti a scadenza).
Gli indicatori di tipo gestionale si riferiscono, invece, ad anomalie legate agli aspetti che attengono la gestione della società (es. difficoltà con il personale o perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza che questi vengano sostituiti). Laddove si riscontri “un’incertezza significativa” in merito alla capacità della società di perdurare nel tempo e non sia fornita, all’interno del bilancio, un’adeguata informativa rispetto a tale incertezza, il revisore è tenuto, a seconda della gravità dei casi, a esprimere un giudizio con rilievi ovvero un giudizio negativo. Invece, se il revisore ritiene che all’interno del bilancio venga fornita un’informativa adeguata sulla situazione di incertezza, dovrà includere all’interno della relazione solo un richiamo di informativa a mente dell’ISA Italia 700.La continuità aziendale può essere intesa come l’attitudine dell’azienda a perdurare nel tempo mantenendo un equilibrio durevole, declinato nella sua triplice accezione di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Attualmente, il tema della continuità è ampiamente dibattuto, anche a causa della nuova disciplina in tema di crisi d’impresa.
In particolare, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” ora prevede la definizione di una serie di indicatori strumentali all’identificazione in via preventiva dello stato di crisi. D’altro canto, il principio contabile OIC 11, con l’intento di formulare un framework di riferimento per le imprese che redigono il bilancio civilistico, nell’enunciare i postulati del bilancio (OIC 11, §13), individua nella prospettiva della continuità aziendale un caposaldo imprescindibile, disponendo, di concerto con l’art. 2423-bis, c. 1, n. 1 C.C., che l’estensore del bilancio valuti, al momento della redazione, la capacità prospettica della società di continuare a costituire un complesso economico funzionante in un orizzonte temporale di breve periodo coincidente con i 12 mesi successivi. Laddove tale capacità venga meno, il principio prevede l’obbligo di fornire adeguata documentazione dei rischi sussistenti all’interno della nota integrativa.
Pubblicato il: 2019-07-19 18:06:46