I creditori pubblici “segnalano” la crisi

Pubblicato il: 17/07/2019 – 11:11

Il procedimento di allerta posto dal Nuovo Codice della crisi di impresa a tutela della salvaguardia della continuità aziendale attraverso la tempestiva segnalazione dello stato di crisi, oltre a prevedere obblighi precisi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione, nell’ambito delle funzioni previste dall’art. 14 del Codice della crisi, investe i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione) dello stesso onere.

Secondo la procedura prevista, i creditori pubblici devono dare avviso al debitore (via PEC o a mezzo raccomandata) del fatto che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante previsto dall’art. 15 del Codice, a cui in caso di inerzia del debitore nei 90 giorni successivi faranno seguito la dovuta segnalazione all’OCCRI e quella agli organi di controllo.Le soglie di esposizione debitoria rilevanti ai fini della segnalazione, previste direttamente a livello normativo, prevedono per l’Agenzia delle Entrate una situazione rilevante in presenza di un ammontare totale del “debito scaduto e non versato” ai fini IVA (come risultante dalla dichiarazione periodica) sia pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente (per importi fino a 2.000.000 di euro), ovvero non inferiore a 50.000 euro (per volumi fino a 10.000.000 di euro) o non inferiore a 100.000 euro (per volumi oltre 10.000.000 di euro). Secondo la norma l’obbligo di segnalazione per l’Agenzia delle Entrate decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica “relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo” all’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (15.08.2020).Per quanto riguarda l’INPS, l’esposizione debitoria è considerata rilevante quando il debitore è in ritardo di “oltre 6 mesi” nel versamento di contributi previdenziali, per un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente (oltre la soglia base di 50.000 euro).Infine, per la riscossione l’esposizione debitoria è rilevante quando la somma dei crediti affidati dopo la data di entrata in vigore del Codice della crisi (autodichiarati o accertati e scaduti da oltre 90 giorni) supera le soglie di 500.000 euro (per le imprese individuali) e di 1.000.000 di euro (per le società).

 

Pubblicato il: 2019-07-17 14:34:56

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